Sez. II

Art. 15

Norme procedurali

In vigore dal 20 feb 2020
1. Le commissioni di avanzamento sono convocate, ai sensi dell', dal Comandante Generale della Guardia di finanza con propria determinazione e, per l'espletamento delle proprie attività, possono avvalersi della competente articolazione tecnica del Comando Generale. 2. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Il Presidente si pronuncia per ultimo. 3. Le commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto. 4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-15

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