Titolo IICapo I

Art. 13

Modalità di avanzamento

In vigore dal 9 feb 2013
1. L'avanzamento degli ufficiali ha luogo a) ad anzianità; b) a scelta; c) per meriti eccezionali. 2 L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo. 3. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo secondo le disposizioni del presente decreto. 4. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui parigrado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta. 4-bis. L'avanzamento è il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal presente decreto legislativo, necessarie per la progressione di carriera del personale militare. In materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste dal presente decreto legislativo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-13

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