Capo II
Art. 9
Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo
In vigore dal 20 feb 2020
1. L'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini in possesso di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialità per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, individuati dal bando di concorso tra quelli previsti dal decreto di cui all', comma 2, che non abbiano superato il 32° anno di età. Per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza il limite massimo di età di cui al presente comma è elevato a 45 anni.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parità di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo conseguimento del giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma di servizio di cui all', nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa.
Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. Al termine del corso l'anzianità relativa dei tenenti è rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.
3. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico-logistico-amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all', commi 6, 7, 8, 11 e 13.
4. Con il regolamento di cui all', comma 12, sono disciplinate, le modalità di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
4-bis. Gli ufficiali medici del ruolo tecnico-logistico-amministrativo accedono ai corsi di specializzazione unicamente ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Resta ferma la facoltà del Corpo della guardia di finanza di autorizzare, a domanda dell'interessato, la prosecuzione del corso di specializzazione avviato prima dell'assunzione in servizio presso il medesimo Corpo secondo le modalità previste dall', comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-9