Titolo II›Capo I
Art. 13
29 / 75Modalità di avanzamento
In vigore dal 9 feb 2013
1. L'avanzamento degli ufficiali ha luogo
a) ad anzianità;
b) a scelta;
c) per meriti eccezionali.
2 L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo.
3. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo secondo le disposizioni del presente decreto.
4. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui parigrado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.
4-bis. L'avanzamento è il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal presente decreto legislativo, necessarie per la progressione di carriera del personale militare. In materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste dal presente decreto legislativo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-13