Sez. IV
Art. 25
Cancellazione dal quadro di avanzamento
In vigore dal 20 feb 2020
(Perdita dei requisiti per la promozione)
1. L'autorità che ritiene che un dipendente ufficiale, valutato per l'avanzamento al grado superiore, abbia perduto uno dei requisiti previsti dal presente decreto per la promozione deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di annullamento della valutazione.
2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Comandante generale, sentita la Commissione superiore di avanzamento, se si tratti di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172.
4. L'ufficiale di cui al comma 1 nei cui confronti è annullata la valutazione è non idoneo all' avanzamento.
5. All'ufficiale è data comunicazione dell'annullamento della valutazione e dei motivi che l'hanno determinato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-25