Capo II
Art. 30
Promozioni annuali
In vigore dal 20 feb 2020
1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1 e 4 allegate al presente decreto. A partire dall'aliquota di valutazione per il 2020, la decorrenza delle promozioni a scelta è fissata al 1º gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione.
2. Le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità richieste alla colonna 5 della tabella 1 e alla colonna 12 della tabella 4, allegate al presente decreto.
2-bis. Sulla scorta delle graduatorie di merito e degli elenchi degli idonei, si procede all'attribuzione della promozione:
a) agli ufficiali valutati a scelta nell'ordine della graduatoria di merito e dei comparti di cui alle colonne 2 e 7 della tabella n. 1 allegata al presente decreto legislativo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da conferire;
b) agli ufficiali valutati ad anzianità e giudicati idonei secondo l'ordine di ruolo.
3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 4 e dell'articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 2145, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate dal presente decreto per i ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo. Quando si determinano eccedenze non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale che, tra quelli con la maggiore anzianità di grado riferita all'anno solare di promozione, sia anagraficamente il più anziano.
4-bis. Il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all' del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 non è computato ai fini del calcolo delle eccedenze di cui al comma 4.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-30