Capo III
Art. 32
Effetti della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione
In vigore dal 20 feb 2020
1. All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o quello disciplinare, avviato per l'eventuale irrogazione di una sanzione di stato, si sia concluso con esito favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio ovvero in aspettativa con riconoscimento dell'anzianità di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato o nuovamente valutato;
c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilità di comando, al medesimo è attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva.
2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, si applicano:
a) all'ufficiale cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
b) all'ufficiale per il quale sia stata annullata la valutazione a norma dell'...;
c) all'ufficiale non inserito in aliquota a suo tempo per mancanza delle condizioni prescritte dall', e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Comandante generale con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio.
c-bis) all'ufficiale che, a seguito di giudizio ai sensi del comma 1 ovvero degli , abbia maturato titolo all'inclusione in aliquota per annualità pregresse.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-32