Sez. IV

Art. 26

Promozioni non annuali. Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di cause di esclusione

In vigore dal 19 apr 2025
(Promozioni non annuali. Promozioni a seguito di cause di esclusione) 1. Per i gradi del ruolo tecnico-logistico-amministrativo nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro dell'economia e delle finanze o il Comandante Generale della Guardia di finanza, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approvano egualmente la graduatoria. Sono conferite le promozioni solo se nel corso dell'anno si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivamente superiori e, in tal caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre da tale anno. Le promozioni di cui al presente comma sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze. 2. Qualora nei confronti di un ufficiale sia annullata la valutazione a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, acquisisce titolo alla promozione il parigrado collocato nella graduatoria di merito dopo l'ultimo degli ufficiali già in posizione utile per l'avanzamento al grado superiore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo