Sez. IV

Art. 23

Promozioni

In vigore dal 20 feb 2020
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172. 2. Qualora per un determinato grado siano previste, nello stesso anno, promozioni a scelta e ad anzianità, le stesse sono disposte dando la precedenza agli ufficiali da promuovere a scelta. 3. I tenenti colonnelli sono promossi a partire dalla prima delle aliquote di cui all', comma 3, e, nell'ambio di ciascuna aliquota, secondo le modalità di cui all', comma 2-bis, lettera a). 4. La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d'armata. Per i rimanenti gradi si provvede con determinazione del Comandante Generale. 5. La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneità fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-23

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