Sez. III

Art. 21

Procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta

In vigore dal 20 feb 2020
1. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi. La prima fase è diretta ad accertate se ciascun ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'adempimento delle funzioni del grado superiore. È giudicato idoneo dalla commissione l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo. 2. La seconda fase è diretta ad attribuire a ciascuno degli ufficiali giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta. La commissione, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo. 3. Il punto di merito di cui al comma 2, è attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono. 4. Quando il giudizio riguarda ufficiali fino al grado di colonnello compreso, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere. a) qualità morali, di carattere e fisiche, b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco, c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti, d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse dell'Amministrazione. 5. Le somme dei punti assegnanti per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 4, sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione. 6. Quando il giudizio riguardi ufficiali generali, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle lettere a), b), c) e d), del comma 4, considerati nel loro insieme. La somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione. 7. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito espresso dalle commissione di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei. 7-bis. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo normale: a) dei comparti ordinario e aeronavale, sono iscritti in distinte graduatorie di merito fino alla valutazione per l'avanzamento al grado di generale di divisione; b) del comparto speciale: 1) sono iscritti in distinte graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello della prima aliquota - 2^ e 3^ valutazione; 2) sono valutati unitamente ai parigrado del comparto ordinario per l'avanzamento ai gradi di colonnello, prima aliquota - 1^ valutazione, seconda e terza aliquota, e generale di brigata nonché iscritti nelle medesime graduatorie di merito. Le eventuali promozioni sono computate in quelle stabilite dalla tabella 1 per gli ufficiali del comparto ordinario. 7-ter. Al generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale iscritto al primo posto della graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore è attribuita la promozione al grado di generale di divisione qualora si constati che non risultino iscritti in ruolo, con il grado di generale di divisione, altri due ufficiali dello stesso comparto. 7-quater. I tenenti colonnelli «a disposizione» del ruolo normale, ai fini della valutazione per la promozione di cui all'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora giudicati idonei, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito. 7-quinquies. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono iscritti in distinte graduatorie di merito in relazione: a) alla specialità, fino al grado di colonnello; b) al comparto, per il grado di generale di brigata. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare ai sensi dell', comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità e i criteri applicativi delle norme di cui al presente articolo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 40) che "La promozione di cui all'articolo 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' attribuita a partire dall'anno 2025".
  • Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 36, comma 40) che "La promozione di cui all'articolo 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' attribuita a partire dall'anno 2024".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo