Art. 7
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
In vigore dal 20 mar 2001
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', concernente le cause di non punibilità, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.";
b) all'articolo 13, riguardante il ravvedimento, il comma 4 è abrogato;
c) all'articolo 16, concernente il procedimento di irrogazione delle sanzioni, nel comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-26;32#art-7