Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, concernente l'unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento

In vigore dal 20 mar 2001
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, concernente l'unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento 1. All', del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, concernente la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-26;32#art-3

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