Art. 8

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la riscossione dei tributi

In vigore dal 20 mar 2001
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, riguardante la formazione e contenuto dei ruoli, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione."; b) all'articolo 25, riguardante la cartella di pagamento, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.". 2. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l'articolo 18, è inserito il seguente: "Art. 18-bis (Disposizioni applicabili alle entrate da iscrivere a ruolo entro termini di decadenza). - 1. Le disposizioni previste dagli articoli 12, comma 3, e 25, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate per la cui iscrizione a ruolo è previsto un termine di decadenza.". 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1o luglio 2001.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-26;32#art-8

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