Art. 10
Modifiche al decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498
In vigore dal 20 mar 2001
1. Al decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme sul mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', primo comma, concernente proroga di alcuni termini scadenti nel periodo di mancato funzionamento degli Uffici, dopo le parole: "eventi di carattere eccezionale," sono inserite le seguenti: "non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria,";
b) all', comma 1, relativo al provvedimento di accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo quanto previsto dall', comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata, sentito il Garante del contribuente, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-26;32#art-10