Art. 6

Disposizioni in materia di fiscalità locale

In vigore dal 20 mar 2001
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.". 2. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante revisione ed armonizzazione di tributi locali, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, concernente la rettifica e l'accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, dopo le parole: "apposito avviso motivato", sono aggiunte le seguenti: "in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale"; b) all'articolo 51, concernente l'accertamento ed il rimborso della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale."; c) all'articolo 71, concernente l'accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-26;32#art-6

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