Art. 2
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto
In vigore dal 20 mar 2001
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54-bis, riguardante la liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni, nel comma 3, le parole: "e la segnalazione all'amministrazione di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione", sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.";
b) all'articolo 56, riguardante la notificazione e motivazione degli accertamenti, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: "La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-26;32#art-2