Capo VIII
Art. 49
Citazione a giudizio
In vigore dal 2 ago 2005
1. Ai fini dell'emissione della citazione a giudizio di cui all', il pubblico ministero richiede al giudice di pace di indicare il giorno e l'ora della comparizione.
2. La richiesta del pubblico ministero e l'indicazione del giudice di pace sono comunicate anche con mezzi telematici.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-49