Capo VIII

Art. 49

Citazione a giudizio

In vigore dal 2 ago 2005
1. Ai fini dell'emissione della citazione a giudizio di cui all', il pubblico ministero richiede al giudice di pace di indicare il giorno e l'ora della comparizione. 2. La richiesta del pubblico ministero e l'indicazione del giudice di pace sono comunicate anche con mezzi telematici.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-49

In sintesi

Per poter emettere l'atto di citazione a giudizio, il pubblico ministero deve prima chiedere al giudice di pace quando si terrà l'udienza. Il giudice di pace risponde indicando con precisione il giorno e l'ora in cui le parti dovranno comparire. Sia la richiesta iniziale del pubblico ministero sia la risposta del giudice possono essere trasmesse telematicamente. Questa procedura consente di organizzare correttamente il calendario delle udienze prima della notifica.

Perché esiste questa norma

La norma serve a coordinare il pubblico ministero e il giudice di pace per fissare la data e l'ora dell'udienza di citazione a giudizio. Inoltre, favorisce la rapidità delle comunicazioni tra i due uffici giudiziari consentendo l'uso di strumenti digitali.

A chi si applica

La disposizione si rivolge al pubblico ministero e al giudice di pace.

Esempio pratico

Un pubblico ministero deve emettere un atto di citazione a giudizio e invia una richiesta tramite canale telematico all'ufficio del giudice di pace. Il giudice di pace esamina la richiesta e risponde sempre telematicamente indicando la data e l'orario fissati per la comparizione. Ricevuta la risposta, il pubblico ministero può completare l'atto con la data stabilita.

Adempimenti e conseguenze

Il pubblico ministero deve richiedere al giudice di pace il giorno e l'ora della comparizione per emettere la citazione a giudizio; tali comunicazioni possono avvenire anche con mezzi telematici. Non sono previste sanzioni nel testo.

Cosa è cambiato

Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155) ha modificato, con l'articolo 17, comma 4, la rubrica dell'articolo 49.

Domande frequenti

Cosa deve fare il pubblico ministero prima di emettere la citazione a giudizio?Deve richiedere al giudice di pace l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si terrà la comparizione in giudizio.
Come possono avvenire le comunicazioni tra pubblico ministero e giudice di pace?La richiesta del pubblico ministero e la risposta con l'indicazione della data possono essere trasmesse anche con mezzi telematici.
A quale articolo fa riferimento l'emissione della citazione a giudizio in questa norma?Il testo richiama espressamente l'emissione della citazione a giudizio di cui all'articolo 20.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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