Art. 49
Citazione a giudizio
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-49
Citazione a giudizio
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Per poter emettere l'atto di citazione a giudizio, il pubblico ministero deve prima chiedere al giudice di pace quando si terrà l'udienza. Il giudice di pace risponde indicando con precisione il giorno e l'ora in cui le parti dovranno comparire. Sia la richiesta iniziale del pubblico ministero sia la risposta del giudice possono essere trasmesse telematicamente. Questa procedura consente di organizzare correttamente il calendario delle udienze prima della notifica.
La norma serve a coordinare il pubblico ministero e il giudice di pace per fissare la data e l'ora dell'udienza di citazione a giudizio. Inoltre, favorisce la rapidità delle comunicazioni tra i due uffici giudiziari consentendo l'uso di strumenti digitali.
La disposizione si rivolge al pubblico ministero e al giudice di pace.
Un pubblico ministero deve emettere un atto di citazione a giudizio e invia una richiesta tramite canale telematico all'ufficio del giudice di pace. Il giudice di pace esamina la richiesta e risponde sempre telematicamente indicando la data e l'orario fissati per la comparizione. Ricevuta la risposta, il pubblico ministero può completare l'atto con la data stabilita.
Il pubblico ministero deve richiedere al giudice di pace il giorno e l'ora della comparizione per emettere la citazione a giudizio; tali comunicazioni possono avvenire anche con mezzi telematici. Non sono previste sanzioni nel testo.
Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155) ha modificato, con l'articolo 17, comma 4, la rubrica dell'articolo 49.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.