Art. 49 · Citazione a giudizio
Capo VIII

Art. 49

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Citazione a giudizio

In vigore dal 2 ago 2005
1. Ai fini dell'emissione della citazione a giudizio di cui all', il pubblico ministero richiede al giudice di pace di indicare il giorno e l'ora della comparizione. 2. La richiesta del pubblico ministero e l'indicazione del giudice di pace sono comunicate anche con mezzi telematici.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-49