Capo VII

Art. 45

Abrogato

Certificati del casellario giudiziale richiesti dal privato

In vigore dal 28 feb 2003
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-45

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Certificati del casellario giudiziale richiesti dal privato (Art. 45 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.) — Testo vigente | Portale Normativo