Capo VIII
Art. 48
Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice
In vigore dal 4 apr 2001
1. In ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Le prove acquisite dal giudice incompetente sono utilizzabili nel processo davanti al giudice di pace.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-48