Capo VIII

Art. 51

Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri

In vigore dal 28 feb 2003
1. Con regolamento emanato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative ai procedimenti penali davanti al giudice di pace, che concernono: a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313; c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo. 2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto nel comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta. 3. La disciplina sulla tenuta in forma automatizzata dei registri e delle altre forme di registrazione in materia penale è adottata con decreto del Ministro della giustizia.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-51

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Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri (Art. 51 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.) — Testo vigente | Portale Normativo