Titolo II

Art. 56

Violazione degli obblighi

In vigore dal 4 apr 2001
1. Il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui è obbligato a permanere o che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o che lo abbandona è punito con la reclusione fino ad un anno. 2. Alla stessa pena soggiace il condannato che viola reiteratamente senza giusto motivo gli obblighi o i divieti inerenti alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità. 3. In caso di condanna non sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-56

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