Titolo II
Art. 61
Interruzione della prescrizione
In vigore dal 4 apr 2001
1. Il corso della prescrizione per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dalla citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, dal decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-61