Titolo III
Art. 64
Norma transitoria
In vigore dal 28 feb 2003
1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai procedimenti relativi ai reati indicati nell', commi 1 e 2, commessi dopo la sua entrata in vigore.
2. Ferma l'applicabilità dell', comma terzo, del codice penale, nei procedimenti relativi a reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si osservano le disposizioni dell', comma 1...; quando si tratta di reati commessi dopo la pubblicazione del presente decreto si osservano anche le disposizioni del titolo I se alla data di entrata in vigore non è ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-64