Capo IV
Art. 32 bis
Svolgimento del giudizio a presentazione immediata.
In vigore dal 8 ago 2009
(Svolgimento del giudizio a presentazione
immediata).
1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli si osservano le disposizioni dell'.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all' la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.
4. Il pubblico ministero dà lettura dell'imputazione.
5. L'imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
Nel caso previsto dall', il termine non può essere superiore a quarantotto ore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-32-bis