Art. 32 bis · Svolgimento del giudizio a presentazione immediata.
Capo IV

Art. 32 bis

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Svolgimento del giudizio a presentazione immediata.

In vigore dal 8 ago 2009
(Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli si osservano le disposizioni dell'. 2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all' la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria. 3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici. 4. Il pubblico ministero dà lettura dell'imputazione. 5. L'imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall', il termine non può essere superiore a quarantotto ore.
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