Titolo II
Art. 54
Lavoro di pubblica utilità
In vigore dal 11 lug 2013
1. Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato.
2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni nè superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
3. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
4. La durata giornaliera della prestazione non può comunque
oltrepassare le otto ore.
5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 5 luglio 2013, n. 179 (in G.U. 1a s.s. 10/7/2013, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo nella parte in cui non prevede che, «Se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' fuori dall'ambito della provincia in cui risiede».
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-54