Art. 6
Pianificazione del bilancio idrico
In vigore dal 3 ott 2000
1. All' del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le regioni definiscono, sulla base delle linee guida di cui al comma 4 e dei criteri adottati dai Comitati istituzionali delle autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente secondo le modalità di cui all', comma 7.";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Salvo quanto previsto al comma 6, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come previsto dall', comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dall', comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.";
c) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: "6-bis. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell' del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono previsti i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;258#art-6