Art. 1
Definizioni
In vigore dal 3 ott 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole:
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l', comma 4;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche, concernente disposizioni in materia di risorse idriche;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali, della giustizia, degli affari esteri e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Definizioni
1. All', comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) "acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;";
b) la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) "acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;";
c) la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) "agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;";
d) dopo la lettera n) è inserita la seguente: "n-bis) "utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno di cui alla lettera n), finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;";
e) dopo la lettera o) è inserita la seguente: "o-bis) "gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che in base alla convenzione di cui all' della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico;";
f) dopo la lettera aa) è inserita la seguente: "aa-bis) "fognature separate: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;";
g) dopo la lettera cc) è inserita la seguente: "cc-bis) "scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati;".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;258#art-1