Art. 3

Perseguimento obiettivo di qualità ambientale

In vigore dal 3 ott 2000
1. All' del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Entro il 30 aprile 2003, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le regioni identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;258#art-3

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Perseguimento obiettivo di qualità ambientale (Art. 3 Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.) — Testo vigente | Portale Normativo