Art. 3
Perseguimento obiettivo di qualità ambientale
In vigore dal 3 ott 2000
1. All' del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Entro il 30 aprile 2003, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le regioni identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;258#art-3