Art. 11
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
In vigore dal 3 ott 2000
1. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il conuna 4 è sostituito dal seguente: "4. Per le perforazioni in mare con le quali è svolta attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal decreto 28 luglio 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1994, e successive modifiche, purchè la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;258#art-11