Art. 12

Scarichi in acque superficiali

In vigore dal 3 ott 2000
1. All'articolo 31 del decreto legislativo n. 152 del 1999 il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;258#art-12

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