Art. 10
Scarichi sul suolo
In vigore dal 3 ott 2000
1. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comrna 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "e) Per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.";
b) il comrna 2 è sostituito dal seguente: "2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all', comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, così come sostituito dall', comma 2. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono conformarsi ai limiti della tabella 4 dell'allegato 5 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino a tale data devono essere rispettati i limiti fissati dalle normative regionali vigenti o, in mancanza di questi, i limiti della tabella 3 dell'allegato 5. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;258#art-10