Art. 22
Competenza e giurisdizione
In vigore dal 3 ott 2000
1. All'articolo 56 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, a eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 54, commi 8 e 9, per le quali è competente il comune, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.".
2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale concorre il Corpo forestale dello Stato, in qualità di Forza di polizia specializzata in materia ambientale.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;258#art-22