Art. 24

Norme finali

In vigore dal 3 ott 2000
1. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 5 e 6 sono soppressi; b) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 38, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto."; c) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso termine vale anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva è stato introdotto dalla presente normativa. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla presente normativa allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del comma 7 dell'articolo 45."; d) il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Coloro che effettuano scarichi esistenti di acque reflue, sono obbligati, fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dal presente decreto, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque tenuti ad osservare le norme, le prescrizioni e i valori-limite stabiliti, secondo i casi, dalle normative regionali ovvero dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 33 vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare, con quanto già previsto dalla normativa previgente. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più favorevoli introdotte dal presente decreto."; e) dopo il comma 14 è inserito il seguente: "14-bis. In attuazione delle disposizioni statali di finanziamento di cui al comma 14, una quota non inferiore al 10 e non superiore al 15 per cento degli stanziamenti è riservata alle attività di monitoraggio e studio destinati all'attuazione del presente decreto."; f) dopo il comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente: "15-bis. Restano ferme le norme della legge 11 dicembre 1982, n. 979.".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;258#art-24

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