Titolo VII
Art. 26
Procedure per richieste di deroga all'obbligo di accesso a seguito di contratti "take or pay"
In vigore dal 21 giu 2000
Procedure per richieste di deroga all'obbligo di accesso
a seguito di contratti "take or pay"
1. Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da gravi difficoltà economiche e finanziarie in relazione a contatti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE, l'impresa di trasporto, sulla base di una specifica istanza dell'impresa titolare dei contratti di tipo "take or pay", chiede una deroga temporanea al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredando la richiesta con le informazioni necessarie e con una relazione sulle misure intraprese al fine di risolvere il problema. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede in merito alla richiesta entro il termine di tre mesi.
2. Il rifiuto all'accesso non può essere motivato da gravi difficoltà economiche e finanziarie nel caso in cui le vendite effettuate dall'impresa non scendano al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute nei contratti di tipo "take or pay", o se i contratti medesimi possono essere adeguati o se l'impresa può trovare soluzioni alternative.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ove ritenga di concedere la deroga richiesta, notifica tale decisione senza indugio alla Commissione delle Comunità europee, la quale procede ai sensi dell' della direttiva 98/30/CE.
4. In caso di rifiuto definitivo a concedere la deroga, l'impresa è obbligata a fornire l'accesso al sistema all'impresa richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164#art-26