Titolo VII

Art. 24

Disciplina dei casi di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficoltà economiche dovute a contratti 'take or pay'

In vigore dal 15 ago 2026
Disciplina dei casi di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficoltà economiche dovute a contratti "take or pay" 1. Le imprese di gas naturale hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione di cui al presente decreto. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1 le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema del gas alle altre imprese o ai clienti idonei che ne facciano richiesta solo nel caso in cui esse non dispongano della capacità necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE. I gestori dei sistemi di trasporto o i gestori dei sistemi di distribuzione che rifiutano l'accesso o la connessione al sistema del gas naturale per mancanza di capacità o di connessione sono tenuti ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo. 2-bis. Per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio l'accesso al sistema può essere rifiutato solo fatti salvi gli del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. 3. Il rifiuto e l'eventuale disconnessione sono manifestati con dichiarazione motivata ed è comunicato immediatamente all'ARERA e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 4. In nessun caso può essere rifiutato l'accesso alle imprese relativamente al gas naturale prodotto nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana. 5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissa i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di GNL in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono terminali di GNL. Entro tre mesi dalla pubblicazione della citata delibera i soggetti di cui al comma 1 adottano il proprio codice di rete, che è trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas che ne verifica la conformità ai suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il codice di rete si intende conforme. L'ARERA provvede affinché i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori dei sistemi di distribuzione siano autorizzati a rifiutare l'accesso o la connessione degli utenti alla rete del gas naturale, o a interrompere la fornitura, specie per garantire il rispetto dell'attuazione dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, a condizione che: a) il piano di sviluppo della rete istituito a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 preveda la dismissione del sistema di trasporto o di parti pertinenti dello stesso; b) la stessa ARERA abbia approvato il piano di dismissione della rete a norma dell'articolo 57, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2024/1788; c) il pertinente gestore della rete di distribuzione, esentato dall'obbligo di presentare un piano di dismissione della rete, a norma dell'articolo 57, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1788, abbia informato l'ARERA della dismissione della rete di distribuzione o di parti pertinenti della stessa. Nei casi indicati al periodo precedente, con delibera dell'ARERA sono indicate le modalità per il rifiuto dell'accesso o della connessione, o per la disconnessione, basato su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, tenuto conto degli interessi in causa, dei requisiti esistenti volti alla riduzione o all'abbandono del consumo di gas di origine fossile e dei pertinenti piani locali di riscaldamento e raffrescamento stabiliti a norma dell', paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023. Sono altresì adottate le misure adeguate per proteggere gli utenti della rete, a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1788 allorchè autorizzano la disconnessione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164#art-24

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