Titolo VII

Art. 22

Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

In vigore dal 15 ago 2026
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2026, N. 136. 2. Sono considerati clienti protetti i clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124. 2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili: a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell', comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124; b) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell' della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; e) di età superiore ai 75 anni. 2-bis.1. A decorrere dal 10 gennaio 2024, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza. 2-ter. Sono considerati "clienti protetti nel quadro della solidarietà" ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938, i clienti civili che sono connessi ad una rete di distribuzione del gas, inclusi i servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione e gli impianti di teleriscaldamento che servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2026, N. 136. 4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede affinché: a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2026, N. 136; b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo e a tal fine siano obbligate le società di distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei clienti alle società di vendita, garantendo la qualità e la tempestività dell'informazione fornita; c) qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente garantisca il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che deve altresì garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attività svolta e la copertura dei costi sostenuti. 5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese di gas naturale ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti. 6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi dell', comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede affinché siano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono gli strumenti di confronto, le misure di sostegno disponibili, ivi comprese quelle destinate ai clienti vulnerabili e in povertà energetica. 7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'ARERA, sono individuati i criteri e le modalità per la fornitura, da parte di esercenti selezionati dalla società Acquirente unico S.p.A. all'esito di procedure a evidenza pubblica, di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per i clienti di cui al comma 2, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale. 7-bis. I clienti finali trasferiti a un fornitore di ultima istanza conservano tutti i diritti riconosciuti in qualità di clienti finali. I fornitori comunicano ai clienti, a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i termini e le condizioni del servizio di ultima istanza e garantiscono loro la continuità del servizio medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e per almeno sei mesi. 7-ter. L'ARERA assicura, nell'ambito della disciplina della gestione della morosità dei clienti finali, la tutela dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica dal rischio di interruzione della fornitura.

Note all'articolo

  • La L. 4 agosto 2017, n. 124, come modificata dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 1, comma 59) che "Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2020, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e' soppresso".
  • La L. 4 agosto 2017, n. 124, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 59) che "Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e' soppresso".
  • La L. 4 agosto 2017, n. 124, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 59) che "Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e' soppresso".
  • La L. 4 agosto 2017, n. 124, come modificata dal D.L. 18 novembre 2022, n. 176, ha disposto (con l'art. 1, comma 59) che "Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 10 gennaio 2024, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e' soppresso".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164#art-22

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