Titolo VII
Art. 25
Procedure di verifica in caso di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, di connessione o per obblighi di servizio pubblico
In vigore dal 21 giu 2000
1. Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da mancanza di capacità o di connessione, o dall'impedimento ad assolvere ad obblighi di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica che le opere necessarie per ovviare a tale mancanza o impedimento non risultino tecnicamente o economicamente fattibili in base ai criteri di cui agli , comma 2, e 16, comma 2.
L'accesso non può essere rifiutato ove il cliente sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacità o di connessione.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas si esprime con atto motivato entro tre mesi dalla comunicazione di cui all', comma 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164#art-25