Titolo VIII
Art. 30
Dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas
In vigore dal 16 feb 2005
Dichiarazione di pubblica utilità
delle infrastrutture del sistema gas
1. Le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale, e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione, con esclusione di quelle da realizzare nelle zone di demanio marittimo e nelle zone indicate nell'articolo 55 del Codice della navigazione, sono dichiarate, con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, della competente Autorità della regione interessata, ed a seguito dell'approvazione del relativo progetto, di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche e integrazioni.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330.
4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, l'Autorità competente ai sensi del comma 1, su richiesta del proponente la realizzazione delle opere, può, con atto motivato, disporre l'occupazione di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alle opere stesse, determinando provvisoriamente l'indennità di occupazione.
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164#art-30