Titolo VIII

Art. 29

Criteri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni da parte degli enti competenti

In vigore dal 21 giu 2000
Criteri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni da parte degli enti competenti 1. Nel caso in cui per l'esercizio di una o più delle attività di importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento, stoccaggio, distribuzione, acquisto o vendita di gas naturale, o per la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti sia prevista una autorizzazione, una concessione, una licenza, o una approvazione comunque denominata da parte di qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferico, o da regioni ed enti locali, essa è rilasciata in base a criteri e procedure obiettivi e non discriminatori. 2. In caso di rifiuto al rilascio l'Autorità competente di cui al comma 1 lo comunica immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale ne dà informazione alla Commissione delle Comunità europee. 3. I criteri e le procedure di cui al comma 1, e le loro successive eventuali variazioni, sono resi pubblici dalle stesse Autorità competenti mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia o nelle corrispondenti pubblicazioni delle Regioni e di enti locali.
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Criteri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni da parte degli enti competenti (Art. 29 Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il) — Testo vigente | Portale Normativo