Art. 17
Norme di attuazione, transitorie e di prima applicazione
In vigore dal 1 mar 2009
1. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal primo comma dell'articolo 99-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come introdotto dall' del presente decreto, continua ad applicarsi il regolamento concernente il concorso di ammissione alla carriera diplomatica contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, e successive modificazioni.
2. Alla spesa relativa all'incremento dell'organico della carriera diplomatica, disposto dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall' del presente decreto, si provvede con gli stanziamenti previsti dall', comma 1, lettera c), dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266.
3. Le posizioni soprannumerarie che alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora sussistono nei gradi di Ministro plenipotenziario di seconda classe e di consigliere d'ambasciata a norma della legge 4 agosto 1989, n. 285, sono riassorbite per effetto degli incrementi delle dotazioni organiche disposti dal presente decreto.
4. Nel corso dell'anno in cui entra in vigore il presente decreto le nomine ai gradi di ambasciatore e di Ministro plenipotenziario vengono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nel terzo comma, lettera a), e quarto comma dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall' del presente decreto.
5. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal primo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall' del presente decreto, da effettuarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di valutazione periodica dei funzionari diplomatici.
6. Le relazioni previste dal primo comma dell'articolo 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come introdotto dall' del presente decreto, che, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995 n. 377, abrogato dal presente decreto, avrebbero dovuto essere redatte nel corso degli anni 2000 e 2001, saranno acquisite rispettivamente alle date del 31 dicembre 2000 e 31 dicembre 2001.
7. In deroga al primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall' del presente decreto, i funzionari diplomatici già in servizio alla data del 31 dicembre 1998 possono essere promossi al grado di consigliere di legazione se hanno compiuto nove anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica ed anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall' del presente decreto. Peraltro i funzionari che hanno conseguito la promozione al grado di consigliere di legazione senza aver frequentato il predetto corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale organizzato dall'Istituto diplomatico.
7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2007 possono essere promossi al grado di consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo articolo 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale.
8. Nei primi dieci anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto non si applicano, per gli avanzamenti ai gradi superiori, i requisiti previsti dalle seguenti norme:
a) primo comma, lettera b), dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall' del presente decreto, per quanto riguarda la promozione al grado di consigliere d'ambasciata;
b) primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall' del presente decreto, per quanto riguarda la nomina al grado di Ministro plenipotenziario.
9. Nei primi due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i funzionari che alla predetta data rivestono il grado di Ministro plenipotenziario di prima classe.
10. I funzionari diplomatici che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano collocati a disposizione per lo svolgimento di un incarico speciale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale vigeva anteriormente alla modifica introdotta dall' del presente decreto, permangono nella stessa posizione fino alla conclusione dell'incarico o fino alla revoca del collocamento a disposizione. Fintanto che permangano funzionari collocati a disposizione con incarico speciale, il numero massimo dei funzionari che possono essere collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall' del presente decreto, è ridotto di tante unità quanti sono i funzionari ancora collocati a disposizione.
11. Per la determinazione del trattamento economico, disciplinato dall'articolo 112, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall' del presente decreto, si provvede a utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione. L'indennità di posizione spettante in base alla legge 2 ottobre 1997, n. 334, è assorbita nella componente stipendiale di base, per tutti gli appartenenti allo stesso grado della carriera diplomatica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-24;85#art-17