Art. 18
Abrogazioni e disapplicazioni
In vigore dal 26 apr 2000
1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
(Organizzazione delle direzioni generali e dei servizi);
, secondo comma;
articolo 96 (Requisiti di promovibilità, periodicità delle promozioni);
articolo 97 (Promozioni);
articolo 98 (Commissioni di avanzamento);
articolo 99, secondo comma;
articolo 104 (Periodo di servizio presso altre amministrazioni); articolo 149 (Dotazioni organiche).
2. Sono inoltre abrogati:
a) l'articolo 20 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
b) il comma 2 dell' della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che prevede i collocamenti a disposizione presso la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo;
c) la legge 4 agosto 1989, n. 285;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1970, n. 330, recante norme regolamentari del concorso per titoli di servizio per le promozioni a consigliere di legazione;
e) il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1977, n. 781, recante il regolamento che individua le sedi in cui i funzionari diplomatici possono svolgere funzioni proprie del grado superiore, a norma dell'articolo 101, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 377, recante il regolamento sulle procedure di avanzamento nella carriera diplomatica.
3. Le disposizioni contenute nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Accesso alle carriere, ai ruoli e alle qualifiche speciali) non si applicano per quanto riguarda l'accesso alla carriera diplomatica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-24;85#art-18