Art. 15
In vigore dal 26 apr 2000
L'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Art. 274 (Collocamento fuori ruolo). - Per il disimpegno di funzioni attinenti alle relazioni internazionali e all'internazionalizzazione delle imprese, nonché di rilevante interesse per il Ministero degli affari esteri, i funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati fuori ruolo, nel rispetto delle relative autonomie organizzative, presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, la Presidenza del consiglio e gli altri Ministeri, e presso le regioni e le città metropolitane, come definite dall' della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, a seguito di concertazione e richiesta da parte dei predetti enti territoriali. Si applicano le procedure previste dall'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del comma precedente non possono superare il numero di venti, non comprendendosi in tale numero i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-24;85#art-15