Art. 10

In vigore dal 26 apr 2000
1. L'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dai seguenti: "Art. 109 (Nomina al grado di ministro plenipotenziario). - Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che nel loro grado abbiano maturato i seguenti requisiti: a) abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio; b) abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera c) dell'articolo 102 del presente decreto; c) abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o più delle seguenti funzioni: capo ufficio presso l'amministrazione centrale o altre amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma dell'articolo 101 del presente decreto. Ai fini del calcolo del biennio, i periodi svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro. Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l'amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarità degli uffici al Ministero o all'estero e ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilità; la qualità del servizio prestato, la cultura e la personalità mostrate nel corso della carriera; la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento previsto dal primo comma, lettera c) dell'articolo 102 del presente decreto; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianità nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per valutare unitariamente l'eminente idoneità alle nuove funzioni di ogni candidato. Per formulare le proposte di cui al secondo comma del presente articolo il Ministro degli affari esteri si avvale della Commissione consultiva prevista dal primo comma, lettera c) dell'articolo 105-bis del presente decreto. A tale fine la direzione generale del personale trasmette alla predetta Commissione gli elementi informativi e valutativi disponibili in relazione a tutti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, incluse le relazioni biennali di cui all'articolo 106-bis del presente decreto. La commissione a sua volta trasmette al Ministro degliaffari esteri gli elementi significativi e rilevanti della carriera di detti funzionari, con riferimento ai criteri di valutazione di cui al secondo comma del presente articolo, e indica i funzionari che essa considera i più meritevoli di essere nominati al grado di ministro plenipotenziario, fino ad un numero massimo due volte superiore rispetto ai posti disponibili. Il Ministro degli affari esteri sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra tutti i funzionari indicati dalla commissione. Art. 109-bis (Nomina al grado di ambasciatore). - Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nel loro grado. Le nomine al grado di ambasciatore sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l'amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarità degli uffici al Ministero o all'estero e ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilità; la qualità del servizio prestato, la cultura e la personalità mostrate nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianità nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per valutare unitariamente l'eminente idoneità alle nuove funzioni di ogni candidato. Al fine della formulazione delle proposte di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministro degli affari esteri acquisisce gli elementi informativi e valutativi di cui l'amministrazione dispone, incluse le relazioni biennali di cui all'articolo 106-bis del presente decreto in relazione a tutti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-24;85#art-10

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