Art. 5

In vigore dal 10 giu 2000
1. L'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente: "Art. 105 (Avanzamenti nella carriera diplomatica. Periodicita). - Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad aver disimpegnato egregiamente le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilità da esercitare. Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti dei posti disponibili nel grado a cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo. Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica vengono effettuate annualmente per i posti disponibili alle date sotto indicate, ed entro il termine massimo di quattro mesi dalle date stesse: a) nomine al grado di ambasciatore ed al grado di ministro plenipotenziario: 1o gennaio; b) promozioni al grado di consigliere di ambasciata ed al grado di consigliere di legazione: 1o luglio. Le nomine e le promozioni riguardano il personale in possesso dei requisiti prescritti alle date indicate nel terzo comma del presente articolo, e decorrono dal giorno successivo alle date suddette".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-24;85#art-5

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