Art. 1

In vigore dal 26 apr 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 4 agosto 1989, n. 285; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267; Vista la preliminare delliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 gennaio 2000; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 99 è inserito il seguente: "Art. 99-bis (Accesso alla carriera diplomatica). I requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonché le modalità di svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue straniere. Fra i titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli universitari post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello, il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'istituto diplomatico o da altri istituti individuati nel regolamento stesso, l'attività lavorativa a livello di funzionario già svolta presso organizzazioni internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati, il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in evidenza la capacità dei candidati di affrontare l'attività diplomatica. Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, sono conferiti agli idonei".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-24;85#art-1

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