Art. 8
Fondo per l'occupazione
In vigore dal 22 apr 2000
1. Le risorse del fondo di cui all', comma 1, destinate alle attività di lavori socialmente utili, per l'anno 2000, sono ripartite tra le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle somme erogate dall'I.N.P.S. nel corso dell'anno 1999 per assegni e sussidi a carico del predetto fondo ai soggetti impegnati nelle attività progettuali locali e interregionali di competenza regionale. Le predette risorse, per l'anno 2000, sulla base di apposite convenzioni da sottoscrivere entro il 31 luglio 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni interessate, sentiti gli enti locali nelle sedi previste, di cui all', comma 1, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, possono essere impiegate per lo svolgimento di misure politiche attive per l'impiego e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui all', comma 1.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e gli enti utilizzatori interessati da situazioni straordinarie tali da non poter garantire un programma definitivo di stabilizzazione dei soggetti di cui all', comma 1, nell'ambito di quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 1, possono definire accordi che prevedano misure particolari con oneri a carico di tutti i sottoscrittori. Alla copertura degli oneri relativi alla quota parte degli oneri a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si provvede nell'ambito delle risorse impegnate nelle convenzioni di cui al comma 1, ove dovessero rendersi disponibili in sede di attuazione delle convenzioni medesime. Gli enti utilizzatori potranno accedere a questa procedura a condizione di aver già deliberato i piani di stabilizzazione occupazionale, di cui all', comma 1, lettera l).
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1, qualora impegnate per attività socialmente utili, sono destinate al pagamento del 100 per cento degli assegni e dei sussidi per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 ottobre 2000 e per l'ammontare del 50 per cento degli assegni e dei sussidi per i periodi dal 1o novembre 2000 al 30 aprile 2001.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-28;81#art-8