Art. 6
Misure volte alla creazione di opportunità occupazionali
In vigore dal 1 gen 2002
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell' del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2002.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio l993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all', comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell', del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista.
3. Per agevolare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti di cui all', comma 1, le regioni, le province e i comuni, singolarmente ovvero in cooperazione con altri comuni, possono utilizzare risorse proprie.
4. Le disposizioni dell' del citato decreto interministeriale 21 maggio 1998 sono estese anche ai committenti privati che utilizzano finanziamenti pubblici. Le predette disposizioni trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. La riserva ivi prevista potrà esplicitarsi attraverso opzioni premiali ai fini dell'aggiudicazione delle relative gare di appalto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-28;81#art-6