Art. 3

Attività socialmente utili

In vigore dal 22 apr 2000
1. Le attività in cui sono impegnati i soggetti di cui all', comma 1, sono: a) quelle definite dall', commna 1, e dall', comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni; b) i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione; c) i trasporti e la connessa logistica. Le predette attività, già oggetto di progetti da parte degli enti utilizzatori, costituiscono l'elenco generale. Gli enti utilizzatori comunicano, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai servizi per l'impiego competenti, l'elenco delle attività in cui sono impegnati i soggetti utilizzati. 2. Le regioni possono individuare attività aggiuntive a quelle previste al comma 1 funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti di cui all', comma 1, in iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata. A tal fine istituiscono ed aggiornano l'elenco regionale delle predette attività. 3. Le province, nell'ambito di propria competenza, possono specificare ed integrare l'elenco delle attività di cui al comma 2 in rapporto alle esigenze del locale mercato del lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-28;81#art-3

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Attività socialmente utili (Art. 3 Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.) — Testo vigente | Portale Normativo